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Pedinamento: l’investigatore è sempre autorizzato a svolgerlo?

L’atto di pedinare qualcuno non costituisce di per sé reato, tuttavia ben diverse sono le circostanze che si possono venire a creare durante o a seguito di un pedinamento eseguito con metodo “fai da te”. Seguire una persona di nascosto comporta l’inevitabile rischio di oltrepassare il limite incorrendo in reati penalmente perseguibili, ad esempio per violazione della privacy o addirittura per stalking e molestie.

D’altronde, che pedinare qualcuno non sia per tutti lo si intuisce anche dal fatto che il legislatore è intervenuto riconoscendo ad una figura professionale – quale l’investigatore privato – la qualifica di poter svolgere regolari pedinamenti. Per questo motivo è bene tenere a mente che pedinare una persona non è un gioco e, infatti, c’è chi se ne occupa di professione con anni di esperienza alle spalle.

Inoltre, se è vero che qualunque privato cittadino può decidere di seguire una persona, questo deve avvenire saltuariamente e nel proprio esclusivo interesse, quindi non su richiesta di terzi. L’articolo 134 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) sottolinea che “senza licenza del Prefetto è vietato eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.

Conferimento di incarico investigativo: le regole da seguire per poter iniziare l’attività di pedinamento

Storicamente e tutt’oggi, il pedinamento rappresenta uno dei mezzi principali dell’investigatore per la raccolta di informazioni e prove. Grazie alle proprie competenze acquisite negli anni, l’investigatore è in grado di svolgere pedinamenti discreti e professionali. Tuttavia, per poter mettere in pratica un servizio di pedinamento a norma, è obbligato a rispettare alcune importanti regole in fase preliminare all’avvio dell’indagine.

L’investigatore, infatti, non può di sua spontanea iniziativa decidere di seguire una persona qualunque, e neppure su richieste avvenute semplicemente con qualche messaggio o una telefonata di pochi minuti. Piuttosto, è tenuto a redigere tutta la documentazione richiesta dalla normativa attualmente vigente ai fini della formalizzazione dell’incarico investigativo, da far sottoscrivere al cliente. In particolare, tra questa documentazione, assume rilevanza il c.d. “conferimento di incarico per lo svolgimento di investigazione privata” che ha per oggetto il motivo per il quale viene richiesta l’indagine.

L’investigatore è autorizzato a pedinare una persona solo in presenza di un regolare conferimento di incarico sottoscritto dal cliente. Al fine di analizzare la piena regolarità del conferimento, bisogna porre attenzione alle seguenti condizioni:

  1. Tra cliente e persona da pedinare sussiste un rapporto giuridico?
  2. L’indagine si fonda su un motivo giuridicamente rilevante?
  3. Il cliente è parte del rapporto giuridico o soggetto terzo estraneo?

Per rapporto giuridico si intende la relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto, in quanto ha ad oggetto un interesse meritevole di tutela. Un motivo giuridicamente rilevante è un motivo volto nel legittimo interesse del cliente, quindi volto a far valere o difendere in sede giudiziaria una posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento. Di caso in caso, rispondendo ad ognuna di queste domande, saremo in grado di stabilire se è possibile svolgere regolare attività professionale di pedinamento.

Quindi non è possibile ingaggiare per semplice curiosità un investigatore privato?

Dipende cosa intendiamo per “semplice curiosità”. Bisogna distinguere l’uso che il cliente può fare delle informazioni ottenute a seguito dell’attività di pedinamento dal motivo per cui lo ha richiesto. Infatti, non è possibile effettuare un pedinamento e quindi un’indagine investigativa per un motivo qualsiasi – come semplice curiosità – dovendo sussistere, per l’appunto, un motivo giuridicamente rilevante. Allo stesso tempo, il cliente non è obbligato a procedere in sede giudiziaria con le informazioni ottenute, potendo anche tenere per sé tutta la documentazione raccolta dall’investigatore.

Alcuni esempi per capire quando l’investigatore è autorizzato a svolgere attività di pedinamento

ESEMPIO:Sono sicura che il mio fidanzato, con cui sto progettando tutta la vita insieme con presto anche il matrimonio, mi nasconda qualcosa. Voglio chiamare un investigatore privato per scoprirlo!”.

Il semplice fidanzamento, senza matrimonio né figli, non è un rapporto giuridico. Dunque, per la legge, non è vi alcun obbligo di fedeltà. Tuttavia, se all’orizzonte vi è l’intenzione di fare un passo decisivo e importante come il matrimonio, assume rilevanza il motivo giuridicamente rilevante di far luce su eventuali abitudini nascoste del fidanzato di cui non si è a conoscenza (tra cui anche un’eventuale “doppia vita” con un’amante). In questo caso, la fidanzata ha pieno diritto di avvalersi di un investigatore privato, tramite regolare sottoscrizione del conferimento di incarico, per pedinare il proprio fidanzato al fine di raccogliere informazioni utili prima di vincolarsi giuridicamente tramite il matrimonio.

ESEMPIO:Un mio dipendente ha comportamenti strani a lavoro, ed è stato visto da alcuni colleghi parlare con persone che lavorano in un’azienda concorrente. Voglio avere prove certe di una sua eventuale infedeltà aziendale!”.

In questo caso abbiamo sia la sussistenza di un rapporto giuridico, quale rapporto subordinato datore di lavoro-dipendente, che un motivo giuridicamente rilevante di sospetta infedeltà aziendale per concorrenza sleale ai danni dell’azienda. Il datore di lavoro, essendo parte del rapporto giuridico, ha pieno diritto di avvalersi di un investigatore privato, tramite sottoscrizione di regolare conferimento di incarico, per pedinare il proprio dipendente al fine di raccogliere prove certe.

Altri esempi per capire quando, invece, l’investigatore non è autorizzato a svolgere attività di pedinamento

ESEMPIO:Sono sicura che il marito della mia migliore amica la tradisce, ora ingaggio io al suo posto un investigatore per farle aprire gli occhi!”.

In questo caso, siamo di fronte ad un matrimonio, vincolo giuridico che per legge comporta diversi doveri, tra cui la fedeltà. Dunque, oltre al rapporto giuridico esistente tra i due coniugi, vi è anche il motivo giuridicamente rilevante di sospetta infedeltà coniugale. Sembrerebbe tutto perfetto per poter conferire regolare mandato all’investigatore, e lo sarebbe se a farlo fosse la moglie (o il marito a parti inverse). Infatti, l’amica della moglie non è parte del rapporto giuridico bensì soggetto terzo estraneo, motivo per cui non ha diritto di ingaggiare un investigatore per conto del coniuge.

ESEMPIO: Un mio dipendente è più distratto a lavoro ultimamente e penso che sia colpa di una nuova frequentazione, voglio saperne di più!”.

Il rapporto subordinato datore di lavoro-dipendente è un rapporto giuridico. Viene però a mancare il motivo giuridicamente rilevante alla base dell’attività. Infatti da parte del dipendente non vi è alcun obbligo da rispettare riguardo la propria vita privata. In questo caso, dunque, il datore di lavoro non ha alcun diritto di avvalersi di un investigatore privato per far pedinare il proprio dipendente al fine di scoprire aspetti della sua sfera privata non inerenti all’attività aziendale.

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Molte persone credono di riuscire a risolvere i loro dubbi improvvisandosi investigatori professionisti, andando a mettere in pratica pedinamenti “fai da te”, che oltre ad avere scarso valore probatorio, comportano altresì il rischio di incorrere in gravi reati.

Affidarsi a dei professionisti del settore in grado di aiutarti e supportarti, raccogliendo prove con assoluta forza probatoria nel pieno rispetto della normativa vigente, è sicuramente la scelta migliore (probabilmente non la più economica rispetto a fare tutto da sé, ma quanto vale la pena rischiare?).

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Se hai dubbi, contattaci. La prima consulenza è sempre gratuita e saremo in grado, analizzando in dettaglio il tuo caso, di costruire su misura un servizio di pedinamento che consenta di raggiungere l’obiettivo e, allo stesso tempo, limitare il più possibile i costi.

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